Atm - Accordo Integrativo, due fazioni sindacali per il No e il Sì e un referendum il 4 novembre
- Marcella Ruggeri
- 30 ott 2024
- Tempo di lettura: 6 min
C'è il rinnovo dell'Accordo Integrativo di Secondo Livello proposto da Atm, peccato che crei disappunto e malcontento in alcune parti sociali al punto di pianificare due tavoli separati e che lo hanno recepito lo scorso 29 ottobre soltanto come una comunicazione e non un confronto, un qualcosa di peggiorativo sia nella parte economica che normativa destinate ai lavoratori. Le sigle sindacali che lo vogliono confutare sono FIT CISL, FAISA CISAL e ORSA e hanno espresso parere negativo su quanto formulato dall'incontro, invece quelle che lo ritengono migliorativo e che hanno stipulato questa sorta di patto sull'efficienza del servizio sono Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl. Quest'ultima fazione del "Sì" motiva il suo assenso perché, non accettando le condizioni economiche odierne, il premio mensile di 300 euro verrebbe tolto (60% dell'importo totale parametrato in base alla categoria e corrisponde all'efficientamento del lavoratore, il 40% si prende alla fine dei sei mesi e corrisponde a diverse voci dal congedo parentale agli infortuni in servizio dai ricoveri alla legge 104) come è già si è registrato nel passato, in quanto l'Azienda non è tenuta a concedere l'Accordo. Certamente a decidere e soppesare cosa sia più indicato sarà il Referendum di tutti i dipendenti dai conducenti ai manutentori agli impiegati delle rimessa. Le Organizzazioni del "NO" hanno preso atto delle minime aperture della Direzione Aziendale ma hanno divulgato le loro valutazioni.
“Parte economica: nonostante le premialità che, sulla carta, appaiono leggermente migliorative successivamente “all’addendum” predisposto dall’azienda in seguito alle segnalazioni di incongruenza segnalate dalle scriventi, dall’analisi degli obiettivi premianti essi risultano difficilmente raggiungibili e in alcuni casi discriminatori e irrispettosi delle vigenti normative.
Parte normativa: i lavoratori intervenuti in assemblea hanno espresso un convinto parere negativo rispetto alla normativa presente nell’accordo in esame che risulta peggiorativa rispetto al precedente sistema premiante ed entra indebitamente in merito a Regole Contrattuali, Norme Vigenti, Leggi e Sentenze di Cassazione peggiorandone le condizioni.
Nel dettaglio si denuncia:
Il sistema impositivo che annuncia la sospensione di ogni forma di premialità nel caso in cui il Democratico Referendum dei Lavoratori dovesse bocciare l’ipotesi di accordo in esame, in aperta violazione degli accordi interconfederali ampiamente descritti dalle scriventi Organizzazioni sindacali nei vari verbali d’incontro;
l’istituzione dello straordinario obbligatorio presente nell’articolo 3 che prevede il
“trattenimento in servizio del dipendente turnista per (indefinite) esigenze aziendali”
senza specificare tempi, modalità ed eventuali riferimenti contrattuali.
L’esclusiva pertinenza aziendale sull’Organizzazione del Lavoro che il vigente CCNL
annovera fra gli oggetti di trattativa con le Organizzazioni Sindacali.
Gli insufficienti tempi accessori per lo svolgimento di mansioni preliminari e/o
complementari alla guida.
L’abolizione dei minuti di sosta ai capilinea in caso di ritardo, con grave compromissione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori per imposta soppressione dei necessari tempi di recupero psicofisici del Conducente.
L’imposizione di rotazione dei conducenti in tutte le zone, in aperta violazione di un vigente accordo sindacale sottoscritto da tutte le sigle presenti in azienda e ulteriormente sancito dal REFERENDUM DEI LAVORATORI, che, alla luce dei fatti, risulta snobbato dalle nuove disposizioni aziendali condivise solo da tre Organizzazioni Sindacali.
L’ingiustificata limitazione dei cambi turno previo accordo fra colleghi che non comporta
alcun pregiudizio all’organizzazione del servizio.
L’ingiustificato diniego di introdurre l’istituto dei “prefestivi” nelle giornate del 24 e 31
dicembre e la conseguente conclusione del servizio entro le 21,30; così come accade nel resto d’Italia.
L’obbligatorietà dei turni di Disponibilità e Reperibilità che secondo recente
giurisprudenza e vigente normativa contrattuale sono applicabili solo su base volontaria e in seguito ad accordo con le Organizzazioni Sindacali.
L’insufficiente dotazione di vestiario e il mancato lavaggio dei Dispositivi Individuali di
Protezione a cura dell’azienda.
L’incompleta applicazione dell’articolo 34 del CCNL in caso di sinistri con conseguente
ricaduta di pesanti costi a carico dei lavoratori gravati anche da annessa sanzione
disciplinare.
L’obbligatorietà di generale flessibilità orizzontale e verticale nelle mansioni, presente
nell’art. 12 dell’ipotesi di accordo, con annessa discrezionalità aziendale al sottoutilizzo dei dipendenti.
L’imposizione di “innovativa” programmazione di permessi Legge 104/1992 secondo
presunte e mai dettagliate “esigenze aziendali” che violano la normativa vigente e
mortificano i diritti prioritari del disabile bisognoso di assistenza sanciti dalla Legge.
L’illecita DISCRIMINAZIONE nel sistema premiante dei lavoratori fruitori di legge 104/1992, ai quali è di fatto impedito il raggiungimento della massima premialità. Principio che disumanizza i bisogni dell’assistito in nome della cinica produttività, in aperto contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 20684 del 13 Ottobre 2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che “i giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività”. (resta inteso che in caso di definitiva applicazione della descritta violazione di un sancito diritto sociale, Fit CISL, FAISA CISAL e ORSA ricorreranno presso tutte le Sedi Competenti per impedire il consumarsi di un atto discriminatorio già sanzionato dalla Legge).
L’equiparazione ad assenza effettiva nel sistema premiante mensile anche delle assenze per donazione di midollo, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita, donazione sangue, congedo parentale (per max tre giorni), congedo matrimoniale, congedo nascita figli e maternità, lutti familiari, permessi studio.
L’esclusione della possibilità per i lavoratori di chiedere e ottenere la costituzione del
collegio di conciliazione ed arbitrato in caso di provvedimenti disciplinari “minori”.
L’esclusione dal premio annuale per rimozione veicoli dei dipendenti che pur avendo
prestato servizio in tale settore, successivamente, per esigenze aziendali, saranno utilizzati in altra mansione nel mese di erogazione del premio (???).
L’obbligo per gli Operatore di Esercizio di verificare all’atto della salita dei passeggeri,
mediante controllo a vista (?), che gli stessi validino il titolo di viaggio.
L’obbligo per gli Operatori di Esercizio di vendere i titoli di viaggio ai capilinea e la prevista sanzione per i lavoratori che disattendono tale disposizione.
La prevista sanzione per gli Operatori di Esercizio che risultino sprovvisti della quantità
minima di n° 20 titoli di viaggio.
Il diniego di istituire il principio del “congedo per dismenorrea” pari a tre giorni per le lavoratrici, a seguito di certificate patologie, durante i giorni del ciclo mestruale che comportino sintomi gravi o debilitanti, senza perdere il diritto alla retribuzione e al raggiungimento degli obiettivi premianti.
Il diniego di riconoscere un “concorso pasto” specifico per i lavoratori che prestano servizio nelle fasce orarie della giornata comprese tra le 11:30 e le 14:30 e tra le 19:00 e le 22:00. In particolare i lavoratori dei settori operativi che sono spesso costretti a lavorare in orari irregolari ed hanno maggiori difficoltà a conciliare la vita lavorativa con la vita familiare e sociale.
Il principio per cui non si procederà ad alcuna erogazione del premio mensile nel caso di assenza del dipendente per più di 3 giorni, senza prevedere una più equa decurtazione progressiva in percentuale.
Il principio per cui il premio di terzo livello è vincolato, oltre alle presenze, anche al
raggiungimento dell’obiettivo di redditività sui ricavi dell’anno calcolato semestralmente. Parametro per cui l’azienda può azzerare il premio di terzo livello attraverso l’elaborazione di numeri che i lavoratori non possono valutare direttamente e devono affidarsi esclusivamente ai calcoli aziendali.
Il principio per cui una parte della premialità destinata agli Operatori di Esercizio sarà
penalizzata da eventuali anticipi rispetto ai programmi di tabellino rilevati dal sistema AVM. In aperta violazione dello Statuto dei Lavoratori, Legge 300/70, che vieta tassativamente al datore di lavoro di utilizzare tecnologia e sistemi di registrazioni audio/visivi per infliggere qualsivoglia sanzione/penalizzazione al dipendente.
Il principio per cui nel settore Mobilità una parte della premialità è ancora legata al numero delle sanzioni erogate, nonostante la campagna Move-Me che con la concessione di abbonamenti a basso costo riduce sensibilmente la possibilità per i lavoratori del settore di individuare potenziali trasgressori e raggiungere gli obiettivi premianti.
Il principio per cui una parte della premialità destinata ai settori uffici amministrativi, ed alcuni dipendenti adibiti ai servizi di guardiania aziendale, parcheggi aziendali, rimessaggio, lavaggio, rifornimento, officine, magazzino… siano legati alla valutazione dei comportamenti individuali su esclusiva quotazione a cura del superiore gerarchico
attraverso schede di valutazione (ottima, distinta, buona, adeguata, inadeguata) che
richiamano alla memoria le pagelle scolastiche e vincolano l’erogazione di una importante quota salariale al giudizio del singolo.
In seguito alla descritta posizione unitaria assunta dai lavoratori intervenuti all’assemblea pubblica svoltasi ieri, le scriventi del NO non hanno ottenuto il mandato dalla base dei lavoratori per sottoscrivere il rinnovo dell’accordo integrativo di secondo livello così come proposto dall’azienda e da Filt CGIL, UIL Trasporti e UGL, pertanto demandano ogni decisione alla volontà dei lavoratori che avranno modo di esprimersi attraverso auspicato Referendum”.
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